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17/09/2016 10:37:48
FORMAZIONE OBBLIGATORIA per i Responsabili Tecnici delle imprese di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da Fonti Energia Rinnovabile (FER)
Con l’approvazione del Decreto Regionale n. 8711 del 21.10.2015 sono stati definiti i criteri relativi alla formazione necessaria per il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti “FER” (Fonti Energia Rinnovabile).
La normativa (D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013) ha stabilito che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (ex 46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare a operare su detti impianti.
 
L’aggiornamento vale per i seguenti impianti:
 
Impianti termoidraulici
 
 biomasse per usi energetici
 pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione acs
 sistemi solari termici
 
Impianti elettrici
 
 sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici
 
Nella sostanza, un’impresa che opera su queste tipologie di apparecchi, e che ha visto riconosciuti i requisiti professionali del responsabile tecnico entro il 3 agosto 2013, deve effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore ogni tre anni (prima scadenza 31 luglio 2016).
 
Le imprese, invece, la cui abilitazione professionale è successiva al 3 agosto 2013, dovranno, (sempre entro il 31 luglio 2016) frequentare:
- un corso di aggiornamento di 16 ore qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite il possesso di un diploma di laurea o di un diploma di scuola secondaria superiore seguito da un inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere a e b comma 1, art. 4 D.M. 37/08);
- un corso formativo di 80 ore qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite un percorso di formazione professionale seguito da un inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alla diretta dipendenza di un’impresa del settore (lettere c e d comma 1, art. 4 D.M. 37/08).
Al termine dei percorsi formativi verrà rilasciato uno specifico “Attestato di competenza” che successivamente sarà trasmesso alla Camera di Commercio (CCIAA) al fine di aggiornare le relative visure camerali; ne consegue che le imprese che non adempiranno a tali obblighi non potranno più proseguire l’attività di istallazione e manutenzione straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER”)
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